Profilo professionale del logopedista

Dal Decreto 14 settembre 1994, n . 742

 

ART. 1 E’ individuata la figura del Logopedista con il seguente profilo:

 

• Il Logopedista è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante, svolge lapropria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie dellinguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatria. L’attività del logopedista è volta all’educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi.

 

• In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle propriecompetenze, il Logopedista:

- elabora, anche in equipe multidisciplinari, il bilancio logopedico volto all’individuazione e al superamento del bisogno di salute del disabile;

- pratica autonomamente attività terapeutiche per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali;

- propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia;

- svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed inquelli dove si richiedono le sue competenze professionali;

- verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

 

• Il percorso formativo viene definito con Decreto del Ministero della Sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l’esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo ilsuperamento di apposite prove valutative.

 

• Il Logopedista svolge la sua attività nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche oprivate, in regime di dipendenza o libero professionale.

 

 

 

ART. 2 Il diploma universitario di Logopedista conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, esuccessive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo, ove esistente.

 

 

 

ART. 3 Con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al Diploma Universitario di cuiall’art. 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubbliciuffici.